Sanzioni autovelox a rischio? Gambino: «I sistemi di rilevazione restano in funzione»

L’assessore comunale alla Sicurezza dopo la sentenza della Cassazione: «Siamo in attesa di ricevere un formale chiarimento dal Ministero delle Infrastrutture, ma a oggi la situazione non presenta elementi di novità»

Comune di Genova, come tutti i Comuni italiani e gli organi di Polizia Stradale presenti sul territorio, si avvale di strumentazione di rilevamento della velocità sottoposta a preventiva procedura di approvazione tecnica effettuata dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti. Nel nuovo Codice della strada, in fase di approvazione alle Camere in questi giorni, sono contenute novità anche sugli strumenti di rilevamento della velocità: auspichiamo che venga fatta chiarezza anche sull’approvazione ed eventuale omologazione rilasciata dal ministero stesso per mettere al riparo i Comuni e i cittadini da incertezze e zone d’ombra interpretative della norma». Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino in merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso di un automobilista di Treviso per una multa con autovelox.

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza 10505 che le multe per eccesso di velocità emesse tramite autovelox, prive dei riferimenti sia dell’approvazione sia dell’omologazione ministeriale (o senza una o l’altra), possono essere contestate per annullamento. Questo principio, chiarito per la prima volta, evidenzia la distinzione tra i due procedimenti amministrativi, entrambi essenziali per l’utilizzo legale dei rilevatori di velocità. Nel caso specifico, un automobilista (che ha promosso il ricorso fino alla cassazione) era stato sorpreso da un autovelox fisso mentre percorreva una tangenziale del Nord Italia a 97 km/h anziché i 90 km/h prescritti. Durante il procedimento giudiziario, è emerso che l’apparecchiatura era approvata, ma non omologata, un fatto che ha portato all’accoglimento del ricorso per annullamento presentato dall’automobilista. In questo ricorso, veniva contestata l’equivalenza fra approvazione e omologazione.
Con questa decisione, la Cassazione contraddice l’interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero dei Trasporti, secondo cui i termini “approvazione” e “omologazione” potevano essere considerati sinonimi o equivalenti.
Intanto, il Codacons interviene per temperare l’entusiasmo, affermando che la sentenza sta generando confusione e alimentando false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni. L’associazione sottolinea che non è possibile proporre ricorso per le multe già pagate o per quelle per cui sono scaduti i termini.


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